La risposta breve: l’intesa c’è, il decreto correttivo non è ancora operativo
La Conferenza Unificata ha sancito il 22 ottobre 2026 l’intesa sullo schema di decreto MASE che modifica il decreto del 7 agosto 2025. L’atto 144/CU documenta il passaggio istituzionale. Non è, però, il decreto definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale: le modifiche discusse non vanno applicate oggi a una domanda GSE come se fossero già legge.
Ne parliamo adesso perché chi sta valutando una sostituzione del riscaldamento, una diagnosi su un edificio pubblico o un investimento di un’attività ha bisogno di decidere con un quadro chiaro. Rimandare indiscriminatamente ogni lavoro sarebbe un errore; costruire il preventivo su percentuali annunciate e non definitive lo sarebbe altrettanto. Per il momento il riferimento resta il decreto del 7 agosto 2025 con le regole applicative e i documenti GSE vigenti.
Che cosa è successo il 22 ottobre
L’intesa è stata raggiunta da Governo, Regioni, Province autonome, ANCI e UPI. L’atto ufficiale ricostruisce anche l’iter: il MASE ha inviato una versione rivista dello schema il 19 ottobre 2026; le Regioni hanno espresso parere favorevole accompagnato da osservazioni; il Viceministro ne ha preso atto. Il testo integrale della versione rivista non è allegato alla pagina dell’atto consultata. Di conseguenza, la formulazione finale delle singole modifiche andrà controllata nel decreto pubblicato, non ricostruita sommando indiscrezioni e bozze precedenti.
Le osservazioni regionali toccano temi rilevanti: come ripartire le risorse fra amministrazioni e privati, la prevedibilità delle prenotazioni e il trattamento degli interventi degli enti locali più piccoli. Sono proposte non vincolanti allegate all’intesa. Per esempio, le Regioni chiedono una riserva più stabile per le due categorie di beneficiari e di rivedere il limite previsto nello schema per il contributo agli edifici dei piccoli Comuni. Non significa che quelle richieste siano già accolte o che un cliente possa usarle nel proprio calcolo.
| Elemento | Stato al 27 ottobre 2026 | Cosa fare |
|---|---|---|
| D.M. 7 agosto 2025 e documenti GSE | Disciplina attualmente applicabile | Verificare requisiti, intervento e modalità di accesso sul caso concreto. |
| Intesa 144/CU del 22 ottobre | Passaggio istituzionale concluso | Tenere monitorato il correttivo, senza trattarlo come regola vigente. |
| Osservazioni delle Regioni | Proposte non vincolanti | Non promettere nuovi importi o prenotazioni sulla loro base. |
| Decreto correttivo definitivo | Pubblicazione e decorrenza da verificare | Rileggere preventivi e pratiche quando sarà disponibile il testo finale. |
A chi interessa davvero
Privati e condomìni. Il tema è concreto se si prevede di sostituire il generatore di riscaldamento con una pompa di calore o un sistema ammesso. Prima dell’incentivo vengono l’esistenza dell’impianto da sostituire, il corretto dimensionamento, la compatibilità con i terminali, l’acqua calda sanitaria e la documentazione dell’intervento. Una FAQ ufficiale GSE chiarisce che l’edificio deve avere un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante alla data prevista dal decreto. Questo controllo viene prima di qualsiasi simulazione economica.
Imprese e attività commerciali. Serve verificare la categoria del soggetto, la destinazione dell’immobile e l’intervento ammissibile, oltre alle regole GSE e alle eventuali condizioni sugli aiuti. Un negozio, un albergo o un capannone non sono automaticamente assimilabili a un’abitazione. Anche i consumi e gli orari di esercizio influenzano la scelta impiantistica.
Comuni e altri enti. Qui il correttivo può pesare maggiormente sulla programmazione: prenotazione, distribuzione delle risorse e percentuale di contributo sono elementi del quadro economico. Un ente con più edifici non dovrebbe attribuire la stessa copertura a ogni intervento finché il testo definitivo non ne conferma condizioni e decorrenze. Per scuole e immobili pubblici il progetto deve inoltre partire da fabbisogni, impianti esistenti e vincoli di gestione, come spieghiamo nella pagina dedicata alle pubbliche amministrazioni.
Cosa cambia in pratica per chi deve decidere ora
Il primo passo è fissare la situazione di partenza: edificio, generatore presente, alimentazione, potenza, anno e prova del funzionamento, terminali, temperature di mandata, consumi e spazi tecnici. Per una pompa di calore vanno valutati anche alimentazione elettrica, rumorosità, produzione di acqua calda, eventuale accumulo e gestione dei carichi. Il contributo non corregge un impianto dimensionato male.
Il secondo passo è chiedere un preventivo per voci e una verifica dell’ammissibilità con le regole vigenti, distinguendo apparecchi, accessori, opere elettriche e idrauliche, spese professionali e documenti necessari. Le condizioni del correttivo possono essere monitorate a parte, con una data di revisione del quadro economico. Se è in valutazione anche un bando territoriale, non presumere che due contributi siano cumulabili: l’avviso abruzzese aperto il 19 ottobre, per esempio, ha requisiti e massimali propri.
Il terzo passo è assegnare responsabilità documentali prima del cantiere: fotografie dello stato iniziale, dati di targa, eventuale rottamazione del vecchio generatore, schede tecniche, fatture, pagamenti e dichiarazioni di conformità. Per l’accesso diretto valgono le modalità e i termini delle regole GSE applicabili al caso; la data di fine lavori va registrata correttamente. Una pratica raccolta dopo aver smontato l’apparecchio può perdere prove difficili da ricostruire.
Un esempio di decisione, senza incentivi inventati
Esempio illustrativo. Una famiglia a Termoli vuole sostituire una caldaia con una pompa di calore e ha radiatori esistenti. Prima di scegliere il modello, il tecnico ricava il fabbisogno nelle giornate fredde, verifica a quale temperatura i radiatori coprono gli ambienti e controlla impianto elettrico, spazio per l’unità esterna e acqua calda sanitaria. Solo dopo confronta l’ammissibilità al Conto Termico 3.0 con le altre opzioni economiche. L’intesa del 22 ottobre non consente di inserire oggi nel preventivo una nuova aliquota garantita. Se il correttivo diverrà vigente prima di una fase decisiva della pratica, si riesamina il testo e la sua eventuale disciplina transitoria.
Lo stesso metodo vale per un Comune molisano che progetta la riqualificazione di più edifici: una simulazione “100% su tutto” senza verificare plafond, procedura, proprietà e utilizzo degli immobili non è un quadro economico affidabile. Il progetto tecnico può andare avanti; la copertura finanziaria deve essere aggiornata sulla norma che si applicherà davvero.
Il punto di vista di Pasquarelli Service
Tra Termoli, Pescara e i territori serviti in Molise, Abruzzo e provincia di Foggia, la domanda utile non è “quanto mi ridà il bonus?” presa da sola. È: quale impianto serve a questo edificio, quale intervento è ammesso oggi e quali documenti lo dimostrano? Per una sostituzione contano dispersioni, distribuzione, regolazione e modo d’uso. Per un ente contano anche iter, tempi e sostenibilità del progetto se l’incentivo cambia. Conviene chiedere una valutazione prima di acquistare il generatore o di impostare una gara attorno a percentuali ancora in discussione.
Domande frequenti
Il correttivo del Conto Termico 3.0 è già in vigore?
No. Il 22 ottobre 2026 è stata sancita l’intesa sullo schema di decreto. Occorre verificare la pubblicazione del decreto definitivo e la sua decorrenza prima di usare le nuove disposizioni.
Devo aspettare il correttivo per sostituire la caldaia?
Non necessariamente. Puoi far valutare subito l’impianto e i requisiti oggi applicabili. La scelta di iniziare i lavori dipende dal caso, dallo stato del generatore e dalle condizioni della pratica, non da una previsione non confermata.
Le proposte delle Regioni sui piccoli Comuni sono già valide?
No. L’atto della Conferenza include osservazioni non vincolanti. Percentuali e condizioni effettive andranno lette nel decreto finale.
Una pompa di calore nuova dà sempre accesso al Conto Termico?
No. È necessario verificare edificio, impianto esistente e funzionante, tipo di sostituzione, prodotto e requisiti tecnici GSE. Una nuova installazione non equivale automaticamente a un intervento ammesso.
Posso sommare Conto Termico e detrazione fiscale sullo stesso lavoro?
Non dare per scontato il cumulo. Incentivi diversi sullo stesso intervento hanno limiti specifici: prima di firmare il preventivo va verificata la combinazione consentita nel decreto e nell’eventuale bando territoriale.
Come capisco quale versione delle regole vale per la mia domanda?
Annota date di lavori, spese e richiesta; confrontale con il decreto pubblicato, le disposizioni transitorie e le regole GSE aggiornate. In caso di dubbio, chiedi una verifica documentale prima di inviare la pratica.
Una valutazione tecnica prima di impegnare la spesa
Se stai preparando la sostituzione del riscaldamento o un progetto per più edifici, raccontaci l’impianto e l’immobile. Pasquarelli Service può valutare la soluzione tecnica e indicare quali dati servono per stimare l’intervento secondo le regole applicabili, aggiornando la verifica quando sarà pubblicato il correttivo.
Fonti e riferimenti
- Conferenza Unificata, Report della seduta del 22 ottobre 2026, punto 3; consultato il 27 ottobre 2026.
- Conferenza Unificata, Repertorio atto n. 144/CU, 22 ottobre 2026; consultato il 27 ottobre 2026.
- Conferenza delle Regioni, documento di osservazioni sul punto 3 consegnato in seduta, 22 ottobre 2026; consultato il 27 ottobre 2026. Le proposte non sono vincolanti.
- MASE, D.M. 7 agosto 2025 sul Conto Termico 3.0, Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025; consultato il 27 ottobre 2026.
- GSE, documenti e regole del Conto Termico 3.0, pagina istituzionale; consultata il 27 ottobre 2026.
- GSE, FAQ sui requisiti dell’impianto di climatizzazione invernale, aggiornata il 15 gennaio 2026; consultata il 27 ottobre 2026.